Ordinanza del DFI
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Art. 4 Diplomi di scuole e istituti di formazione professionale
1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. 3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame. 4 Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale. |