Ordinanza del DFI
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Art. 13 Disposizioni transitorie
1 Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore. 2 Le derrate alimentari che contengono giallo chinolina (E 104), giallo arancio S (E 110) e rosso cocciniglia A (Ponceau 4R) (E 124) possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore. 3 Gli additivi autorizzati a titolo provvisorio secondo il diritto anteriore possono essere fabbricati, importati, caratterizzati e consegnati al consumatore fino alla scadenza dell’autorizzazione. |