Ordinanza del DFI
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Art. 2 Nuovi additivi 9
1 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1a–3 e 5. 2 Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
3 In caso di richiesta per l’ammissione di un additivo destinato all’uso come edulcorante, oltre alle condizioni secondo il capoverso 2 occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
4 In caso di richiesta per l’ammissione di un nuovo additivo destinato all’uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
5 Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legalmente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465). |