Ordinanza del DFI
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Art. 9a Preparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori 18
1 Se preparati edulcoranti sono consegnati come tali ai consumatori, la denominazione specifica secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a OID19 è «edulcorante a base di…», seguita dalla denominazione singola, come «saccarina». Anziché «edulcorante» è possibile usare il termine «edulcorante da tavola». 2 Oltre alle indicazioni secondo gli articoli 9 e 3 OID, sull’imballaggio o sull’etichetta dei preparati edulcoranti devono figurare le seguenti indicazioni:
18 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465). |