1 Gli additivi e le derrate alimentari a cui vengono aggiunti uno o più additivi possono essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni della presente ordinanza.
2 Quali additivi possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze secondo l’allegato 1a.
3 Ai gruppi di additivi secondo l’allegato 2 si applicano le condizioni d’uso comuni.
4 L’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari è disciplinata nell’allegato 3 lettera B.
5 Un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF). La BPF è rispettata qualora:
- a.
- l’additivo sia utilizzato in una quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto voluto; e
- b.
- l’utilizzazione dell’additivo non sia ingannevole per il consumatore.
6 Non sono considerati additivi:
- a.
- i coadiuvanti tecnologici;
- b.
- le sostanze utilizzate per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- c.
- le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali;
- d.
- le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile;
- e.
- i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari utilizzate per le loro proprietà dolcificanti e contenenti tali sostanze;
- f.
- le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, che sono aggiunte durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatizzanti, gustative o fisiologiche–nutrizionali e che possiedono l’effetto secondario di colorare;
- g.
- le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimenti ma che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con queste ultime;
- h.
- i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sodio o sali di potassio;
- i.
- le basi o la gomma base per la fabbricazione di gomma da masticare;
- j.
- la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modificato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici;
- k.
- il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
- l.
- gli aminoacidi e i loro sali, tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina, la cistina e i loro sali;
- m.
- i caseinati e la caseina;
- n.
- l’inulina;
- o.
- gli aromi;
- p.
- le sostanze secondo l’articolo 2 lettere a e d dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20168 sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari.