Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° luglio 2021)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 10a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro 31

(art. 11a LA­DI)

So­no con­si­de­ra­te pre­sta­zio­ni vo­lon­ta­rie del da­to­re di la­vo­ro le pre­sta­zio­ni ac­cor­da­te in ca­so di scio­gli­men­to di un rap­por­to di la­vo­ro di di­rit­to pri­va­to o di di­rit­to pub­bli­co che non co­sti­tui­sco­no pre­te­se di sa­la­rio o di ri­sar­ci­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 3 LA­DI.

31 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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