Ordinanza
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Art. 30 Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali 95
(art. 19 LPGA; art. 20, 96b e 97a LADI) 1 La cassa di disoccupazione paga l’indennità per il periodo di controllo trascorso di regola nel corso del mese seguente. 2 L’assicurato riceve un conteggio scritto. 3 La cassa di disoccupazione consegna all’assicurato, a destinazione delle autorità fiscali, un attestato concernente le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che ne prevedono la possibilità, l’attestato è trasmesso alle autorità fiscali cantonali direttamente per via elettronica (art. 97acpv. 1 lett. cbis e cpv. 8 LADI). 95Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |