Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° ottobre 2021)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 48a Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro 158

(art. 32 cpv. 1 lett. b LA­DI)

1 La per­di­ta di al­me­no il 10 per cen­to è cal­co­la­ta sul­le ore nor­ma­li di la­vo­ro a con­ta­re dall’ini­zio del la­vo­ro ri­dot­to, se l’in­tro­du­zio­ne di que­st’ul­ti­mo non coin­ci­de con l’ini­zio di un pe­rio­do di con­teg­gio e se in quel­lo pre­ce­den­te il la­vo­ro non è sta­to ri­dot­to.

2 La per­di­ta di al­me­no il 10 per cen­to è cal­co­la­ta sul­le ore nor­ma­li di la­vo­ro si­no al­la fi­ne del la­vo­ro ri­dot­to, se il la­vo­ro è ri­pre­so a pie­no tem­po pri­ma del­la fi­ne di un pe­rio­do di con­teg­gio e se in quel­lo se­guen­te il la­vo­ro non è ri­dot­to.

3 I pe­rio­di di con­teg­gio, nei qua­li il la­vo­ro è sta­to ri­dot­to so­lo par­zial­men­te nel sen­so dei ca­po­ver­si 1 e 2, so­no com­pu­ta­ti in­te­gral­men­te per de­ter­mi­na­re la du­ra­ta mas­si­ma dell’in­den­ni­tà (art. 35 LA­DI).

158In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vi­go­re dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

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