Ordinanza
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Art. 48a Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro 158
(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI) 1 La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall’inizio del lavoro ridotto, se l’introduzione di quest’ultimo non coincide con l’inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto. 2 La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto. 3 I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima dell’indennità (art. 35 LADI). 158Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648). |