Ordinanza
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Art. 66 Perdita di lavoro computabile
(art. 43 cpv. 2 LADI) 1 La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un giorno lavorativo intero.182 2 ...183 182Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648). 183 Abrogato dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174). |