Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° ottobre 2021)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 82 Partecipazione a provvedimenti dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione 212

(art. 59d cpv. 1 LA­DI)

Do­po la con­clu­sio­ne del ter­mi­ne qua­dro per la ri­scos­sio­ne del­la pre­sta­zio­ne, l’as­si­cu­ra­to non può par­te­ci­pa­re a un prov­ve­di­men­to di for­ma­zio­ne o di oc­cu­pa­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 59d ca­po­ver­so 1 LA­DI per due an­ni.

212 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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