Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° ottobre 2021)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale 261

(art. 64b cpv. 2 LA­DI)

Il da­to­re di la­vo­ro pren­de a ca­ri­co il 25 per cen­to dell’in­den­ni­tà gior­na­lie­ra lor­da per il pe­rio­do di pra­ti­ca pro­fes­sio­na­le o del con­tri­bu­to men­si­le di cui all’ar­ti­co­lo 98, ma al mi­ni­mo 500 fran­chi al me­se. In ca­so di la­vo­ro a tem­po par­zia­le, l’im­por­to mi­ni­mo è ri­dot­to pro­por­zio­nal­men­te. Il ser­vi­zio can­to­na­le può fis­sa­re una per­cen­tua­le più ele­va­ta. La cas­sa di di­soc­cu­pa­zio­ne dell’as­si­cu­ra­to ef­fet­tua un con­teg­gio a de­sti­na­zio­ne del da­to­re di la­vo­ro al­la fi­ne del prov­ve­di­men­to.

261In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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