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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 1° ottobre 2021)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 97aPartecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale 261
(art. 64b cpv. 2 LADI)
Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all’articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l’importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.
261Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).