Ordinanza
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Art. 10c Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile 34
(art. 11a LADI) 1 Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l’assicurato si annuncia alla disoccupazione. 2 La durata di tale periodo è determinata dividendo l’importo delle prestazioni volontarie considerate per il salario percepito nell’ambito dell’attività per cui sono state versate, a prescindere dal fatto che l’assicurato abbia o meno esercitato un’attività lucrativa durante questo periodo. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |