Ordinanza
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Art. 10e Termine quadro per la riscossione della prestazione 36
(art. 11 cpv. 1 LADI) Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha percepito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI). 36 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |