Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 10e Termine quadro per la riscossione della prestazione 36

(art. 11 cpv. 1 LA­DI)

Il ter­mi­ne qua­dro per la ri­scos­sio­ne del­la pre­sta­zio­ne di un as­si­cu­ra­to che ha per­ce­pi­to pre­sta­zio­ni vo­lon­ta­rie dal da­to­re di la­vo­ro de­cor­re dal pri­mo gior­no in cui la per­di­ta di la­vo­ro è com­pu­ta­bi­le e tut­ti i pre­sup­po­sti del di­rit­to all’in­den­ni­tà di di­soc­cu­pa­zio­ne so­no adem­piu­ti (art. 9 cpv. 2 LA­DI).

36 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden