Ordinanza
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Art. 13 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14 LADI)46 1 Sono considerate maternità ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.47 1bis Vi è motivo analogo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure a condizione che:
2 L’attività soggetta a contribuzione svolta per almeno sei mesi ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LADI primo e secondo periodo deve essere stata esercitata entro il termine quadro per il periodo di contribuzione49 3 Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all’estero sono esonerati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione. Il capoverso 2 si applica per analogia.50 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 845). 47Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). 48 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 845). 50 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 845). |