Ordinanza
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Art. 34 Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e la formazione
(art. 22 cpv. 1 LADI) 1 Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede l’assicurato.108 2 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunica annualmente agli organi esecutivi, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.109 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1203). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |