Ordinanza
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Art. 38 Provvedimenti finanziati dall’ente pubblico 128
(art. 23 cpv. 3bis LADI) 1 Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’articolo 23 capoverso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico. 2 Per i provvedimenti di cui al capoverso 1, il Cantone provvede affinché non venga attestato all’attenzione delle casse di disoccupazione alcun guadagno assicurato. 128Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |