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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 38Provvedimenti finanziati dall’ente pubblico 128
(art. 23 cpv. 3bis LADI)
1 Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’articolo 23 capoverso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico.
2 Per i provvedimenti di cui al capoverso 1, il Cantone provvede affinché non venga attestato all’attenzione delle casse di disoccupazione alcun guadagno assicurato.
128Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).