Ordinanza
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Art. 46 Tempo di lavoro normale e ridotto 155
(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI) 1 Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale. 2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall’orario di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero. 3 Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un’indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione. 4 Se al momento dell’introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l’azienda o per il settore d’esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.156 5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi 12 mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro. 157 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174). 156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2875). 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2875). |