Ordinanza
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Art. 48b Analisi aziendale 161
(art. 31 cpv. 1bis e 83 cpv. 1 lett. s LADI) 1 Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all’ufficio di compensazione di affidare l’analisi aziendale a un terzo. 2 Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l’ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell’analisi. 161 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |