Ordinanza
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Art. 6a Periodo di attesa generale 26
(art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI) 1 Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). 2 Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all’anno. 3 Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale. 26Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |