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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 La cassa preleva dall’indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):
a.
all’AVS/AI/IPG e all’assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
b.
all’assicurazione-infortuni obbligatoria, per l’istituto d’assicurazione competente;
c.
alla previdenza professionale obbligatoria, per l’istituto di previdenza del datore di lavoro.
2 L’importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell’istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.
3 La cassa deduce la quota del lavoratore dall’indennità per insolvenza.
4 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione disciplina la procedura d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
5 L’articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.
194 Nuovo testo giusta il n. IV 55 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).