Ordinanza
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Art. 81d Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 211
(art. 59c LADI) 1 Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l’assegnazione di sussidi a oneri. 2 La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l’importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari. 3 Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, la convenzione indica anche il servizio competente, l’organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie. 211 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |