Ordinanza
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Art. 84 Controllo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 215
(art. 59–71d, 75a, 75b, 83 cpv. 1 e 110 LADI)216 L’ufficio di compensazione può controllare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI. 215Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861). |