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Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione 221

(art. 59cbis LA­DI)

L’or­ga­niz­za­to­re del prov­ve­di­men­to di for­ma­zio­ne o di oc­cu­pa­zio­ne re­di­ge per ogni pe­rio­do di con­trol­lo, al più tar­di il ter­zo gior­no la­vo­ra­ti­vo del me­se se­guen­te, un’at­te­sta­zio­ne che ri­por­ta il nu­me­ro dei gior­ni du­ran­te i qua­li l’as­si­cu­ra­to ha ef­fet­ti­va­men­te par­te­ci­pa­to al prov­ve­di­men­to e le as­sen­ze.

221Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vi­go­re dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).