Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 91 Regione di domicilio 240

(art. 68 cpv. 1 lett. a LA­DI)

Il luo­go di la­vo­ro si tro­va nel­la re­gio­ne di do­mi­ci­lio dell’as­si­cu­ra­to qua­lo­ra:

a.
esi­sta tra il luo­go di la­vo­ro e il luo­go di do­mi­ci­lio un col­le­ga­men­to me­dian­te un mez­zo di tra­spor­to pub­bli­co, la cui trat­ta non su­pe­ri 50 km; op­pu­re
b.
l’as­si­cu­ra­to può rag­giun­ger­lo dal luo­go di do­mi­ci­lio in un’ora, me­dian­te un vei­co­lo pri­va­to di cui può di­spor­re.

240 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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