Ordinanza
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Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni
(art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)242 1 L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.243 2 L’assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all’articolo 28 capoverso 2. 3 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato e alla cassa. 4 I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l’assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un’anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l’assicurato cadrebbe nel bisogno. 5 Le prestazioni non sono pagate se l’assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni. 242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |