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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 119Competenza locale
(art. 85 LADI)
1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
a.
secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione (art. 18);
b.
secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c.
secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;
d.
secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;
e.
secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.300
2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.
3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.301
4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.302
300 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).
301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).
302 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).