Ordinanza
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Art. 21 Colloqui di consulenza e di controllo 73
(art. 17 LADI) 1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile. 2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui. 3 L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |