Ordinanza
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Art. 22 Informazione sui diritti e sugli obblighi 74
(art. 27 LPGA) 1 Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione. 2 Le casse di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 81 LADI). 3 I servizi competenti informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 85 e 85b LADI). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
