Ordinanza
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Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità 75
(art. 17 cpv. 2 LADI) 1 L’assicurato trasmette i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata».76 2 Tali dati forniscono informazioni su:
3 ...78 4 Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l’assicurato disponga del modulo «Indicazioni della persona assicurata».79 5 ...80 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). 78 Abrogato dal n. I dell’O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 80Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2002 1094). Abrogato dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1203). |