Ordinanza
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Art. 24 Esame dell’idoneità al collocamento e dell’entità della perdita di lavoro computabile 81
(art. 49 LPGA; art. 11 e 15 LADI) 1 Se considera l’assicurato non idoneo al collocamento o se l’entità della perdita di lavoro computabile è mutata, il servizio competente ne informa la cassa di disoccupazione. 2 Il servizio emana una decisione al riguardo. 81Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
