Ordinanza
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Art. 29 Esercizio del diritto all’indennità 95
(art. 40 LPGA; art. 20 cpv. 1 e 2 LADI) 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa di disoccupazione:
2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa di disoccupazione:
3 Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. 4 Se l’assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. 95Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
