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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa di disoccupazione:
a.
la domanda d’indennità di disoccupazione;
b.
gli attestati del datore di lavoro degli ultimi due anni;
c.
il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
d.
le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa di disoccupazione:
a.
il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
b.
gli attestati di guadagno intermedio;
c.
le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
3 Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
4 Se l’assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
95Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).