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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 30Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali 96
(art. 19 LPGA; art. 20, 96b e 97a LADI)
1 La cassa di disoccupazione paga l’indennità per il periodo di controllo trascorso di regola nel corso del mese seguente.
2 L’assicurato riceve un conteggio scritto.
3 La cassa di disoccupazione consegna all’assicurato, a destinazione delle autorità fiscali, un attestato concernente le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che ne prevedono la possibilità, l’attestato è trasmesso alle autorità fiscali cantonali direttamente per via elettronica (art. 97acpv. 1 lett. cbis e cpv. 8 LADI).
96Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339).