Ordinanza
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Art. 31 Anticipazione 97
(art. 19 LPGA e 20 LADI)98 L’assicurato ha diritto a un’adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende credibile il proprio diritto alle indennità. 97Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2409). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |
