Ordinanza
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Art. 35 Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione
(art. 32 LPGA e 22a cpv. 2 LADI)110 1 La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 59cbis capoverso 1 LADI.111 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione112, il conteggio dei contributi con l’AVS/AI/IPG, l’annuncio dei redditi che devono essere iscritti nei conti individuali dell’AVS e la copertura dei costi risultanti. 3 L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione-disoccupazione verifica, all’atto dei suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell’assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 4 Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione-disoccupazione per l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione-disoccupazione all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS per la tenuta dei conti individuali. 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 112 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |