Ordinanza
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Art. 41a Indennità compensative 139
(art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI)140 1 Se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.141 2 Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l’articolo 24 capoverso 4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.142 3 Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:
4 Se l’assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un’attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall’indennità di disoccupazione cui ha diritto. 5 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall’importo restante per le altre spese professionali.144 139Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 141Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071). 142Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 1997, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 1997 2446). 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 144 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |