Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 54a Oscillazioni stagionali del grado di occupazione 165

(art. 33 cpv. 1 lett. be 3 LA­DI)

Le oscil­la­zio­ni del gra­do di oc­cu­pa­zio­ne so­no con­si­de­ra­te sta­gio­na­li se la per­di­ta di la­vo­ro non su­pe­ra la per­di­ta di la­vo­ro me­dia ve­ri­fi­ca­ta­si du­ran­te lo stes­so pe­rio­do nei due an­ni pre­ce­den­ti.

165 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vi­go­re dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

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