Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 57a Perdita di lavoro massima 167

(art. 35 cpv. 1bis LA­DI)

1 Se, du­ran­te il ter­mi­ne qua­dro, la per­di­ta di la­vo­ro su­pe­ra l’85 per cen­to dell’ora­rio nor­ma­le di la­vo­ro dell’azien­da per più di quat­tro pe­rio­di di con­teg­gio con­se­cu­ti­vi o sin­go­li, il di­rit­to all’in­den­ni­tà per la­vo­ro ri­dot­to è da­to sol­tan­to per i pri­mi quat­tro pe­rio­di di con­teg­gio.

2 L’ora­rio nor­ma­le di la­vo­ro dell’azien­da è de­fi­ni­to nell’ar­ti­co­lo 46.

167In­tro­dot­to dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vi­go­re dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).

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