Ordinanza
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Art. 57a Perdita di lavoro massima 167
(art. 35 cpv. 1bis LADI) 1 Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all’indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio. 2 L’orario normale di lavoro dell’azienda è definito nell’articolo 46. 167Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). |