Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 68 Periodo di conteggio

(art. 43 cpv. 4 LA­DI)

1 È con­si­de­ra­to pe­rio­do di con­teg­gio dell’in­den­ni­tà per in­tem­pe­rie un pe­rio­do di quat­tro set­ti­ma­ne se i sa­la­ri so­no pa­ga­ti ad in­ter­val­li di una, due o quat­tro set­ti­ma­ne. In tut­ti gli al­tri ca­si, il pe­rio­do di con­teg­gio è di un me­se.

2 Se un’azien­da pre­ve­de di­ver­si pe­rio­di di sa­la­rio, all’in­den­ni­tà per in­tem­pe­rie è ap­pli­ca­bi­le il pe­rio­do di con­teg­gio cor­ri­spon­den­te a un me­se o a quat­tro set­ti­ma­ne.

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