Ordinanza
|
Art. 76 Contributi alle assicurazioni sociali
(art. 62 cpv. 3 LADI)192 1 La cassa preleva dall’indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):
2 L’importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell’istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato. 3 La cassa deduce la quota del lavoratore dall’indennità per insolvenza. 4 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione disciplina la procedura d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 5 L’articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni. 192 Nuovo testo giusta il n. IV 55 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |