Ordinanza
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Art. 85 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione 215
(art. 59cbis cpv. 3 LADI) 1 Il partecipante a un provvedimento di formazione o di occupazione deve consegnare alla cassa le fatture relative alle spese, corredandole di un’attestazione nella quale la direzione del provvedimento certifica la necessità dell’acquisto. 2 Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all’assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all’interno del Paese. Eccezionalmente, l’assicurato riceve l’equivalente delle spese comprovate cagionate dall’utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l’utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all’assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione. 3 Il DEFR stabilisce:
215Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |