Ordinanza
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Art. 86 Rimborso e anticipazioni
(art. 59cbis cpv. 3 LADI) 218 1 La cassa rimborsa l’assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2 LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le quote d’iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere consegnate alla cassa per il pagamento diretto. 2 Il rimborso non è eseguito qualora l’assicurato non l’abbia fatto valere il più tardi tre mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi non recapitabili si prescrivono in tre anni. 3 La cassa può versare un’anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l’assicurato cadrebbe nel bisogno. 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |
