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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 La cassa rimborsa l’assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2 LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le quote d’iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere consegnate alla cassa per il pagamento diretto.
2 Il rimborso non è eseguito qualora l’assicurato non l’abbia fatto valere il più tardi tre mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi non recapitabili si prescrivono in tre anni.
3 La cassa può versare un’anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l’assicurato cadrebbe nel bisogno.
218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).