Ordinanza
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Art. 88 Spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione 220
(art. 59cbis cpv. 2 LADI)221 1 Sono considerate spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione:
2 I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del materiale didattico e dell’altro materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. 220Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |