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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 88Spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione 220
1 Sono considerate spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione:
a.
la rimunerazione dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante;
b.
le spese d’acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
c.
i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e dell’assicurazione cose;
d.
le spese necessarie di vitto e alloggio;
e.
le spese di trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie nonché le spese di viaggio dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante sino al luogo in cui si svolge il provvedimento;
f.
le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.
2 I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del materiale didattico e dell’altro materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.
220Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).