Ordinanza
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Art. 90 Assegni per il periodo di introduzione
(art. 65 e 66 LADI)223 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
1bis Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.229 2 L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di assegni per il periodo di introduzione.230 3 Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per scritto. 4 La cassa paga gli assegni per il periodo d’introduzione al datore di lavoro. Questi li versa con il salario convenuto all’assicurato. 5 L’ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni. 223Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 224Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 225Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 226Introdotta dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 227 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 229Introdotto dal n. I dell’O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). 230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |
