Ordinanza
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Art. 90a Assegni per la formazione 231
(art. 65a e 66c LADI)232 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale. 2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978233 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.234 3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.235 4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento. 5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.236 6 ...237 7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura. 8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda. 231Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 233 [RU 1979 1687, 1985 660n. I 21, 1987 600art. 17 n. 3, 1991 857all. n. 4,1992 288all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374n. I 2, 2003 187all. n. II 2. RU 2003 4557all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10). 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 237 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |
