Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

del 31 agosto 1983 (Stato 7 febbraio 2023)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 93 Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

(art. 70 LA­DI)

1 L’in­den­ni­tà glo­ba­le per l’al­log­gio e il vit­to ester­ni del sog­gior­nan­te set­ti­ma­na­le è cal­co­la­ta se­con­do le ta­rif­fe sta­bi­li­te dal DE­FR per i par­te­ci­pan­ti ai cor­si (art. 85 cpv. 3 lett. a).

2 Il rim­bor­so del­le spe­se di viag­gio è cal­co­la­to in ana­lo­gia all’or­di­na­men­to sul rim­bor­so del­le spe­se di viag­gio nel ca­so di fre­quen­ta­zio­ne di cor­si (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).

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